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OIC 30 - I bilanci intermedi: 2.7. acquisto di azioni proprie (art. 2357, cod. civ.)

Riferimenti OIC
PARTE PRIMA - 2. I BILANCI INTERMEDI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
2.7. Acquisto di azioni proprie (art. 2357, cod. civ.)
Descrizione

Il 1° comma dell’art. 2357, cod. civ., recita: “La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate”.
L’acquisto di azioni proprie, consentito secondo le modalità indicate nell’art. 2357, 1° comma, cod. civ., deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria.
Tale norma non lascia alcun dubbio interpretativo: alle società viene posto il limite dato dai valori risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Non è previsto un bilancio intermedio allorché si decida di acquistare azioni proprie. È chiaro che nel caso in cui l’organo amministrativo procede alla redazione di un bilancio intermedio questo dovrà essere sottoposto all’assemblea per l’approvazione10.
In particolare si evidenzia che per “utili distribuibili” si intendono quelli che l’assemblea, in passato, avrebbe potuto distribuire deliberandone invece l’accantonamento, mentre le riserve citate nell’articolo sono quelle disponibili.
10 Si rinvia per quanto concerne il bilancio intermedio ad hoc a quanto affermato nel paragrafo precedente e nella nota 7.