Nei trenta giorni che precedono l’assemblea, convocata per deliberare la fusione, devono essere depositate presso la sede delle società che partecipano alla fusione, oltre al progetto di fusione con le relazioni dell’organo amministrativo e degli esperti e ai bilanci degli ultimi tre esercizi, le situazioni patrimoniali delle società medesime redatte con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio e riferite ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni dal giorno del deposito (artt. 2501 quater, 1° comma cod. civ.). La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima della data del summenzionato deposito (art. 2501 quater, 2° comma). Conformemente alla dottrina prevalente e alla prassi giurisprudenziale, la situazione patrimoniale è costituita dallo stato patrimoniale e dal conto economico, in quanto essa consente di valutare compiutamente le società partecipanti alla fusione e le cause delle variazioni intervenute nel periodo di tempo successivo alla data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato. Pur nel silenzio del legislatore e tenuto conto, peraltro, della giurisprudenza e della dottrina sul punto11, è raccomandata la presentazione della nota integrativa. Quanto sopra esposto si applica anche in caso di scissione (art. 2506 ter, comma 1, cod. civ.). 11 Vedasi Trib. Alba, 9 maggio 1994 e Trib. Milano, Massime in tema di omologazione, in Riv. soc., 1995. Tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza è orientamento consolidato che il rinvio della normativa alla disciplina del bilancio d’esercizio debba interpretarsi come un completo rinvio per quanto riguarda i principi di redazione, i criteri di valutazione e la struttura e il tipo dei documenti che formano, completano o corredano il bilancio stesso.