La stima delle imposte sul reddito27 nei bilanci intermedi merita, per la sua particolarità e complessità, una trattazione specifica. Vi sono due differenti modi di affrontare la questione. Da un lato, si può applicare integralmente il concetto di autonomia del bilancio intermedio e dunque stimare il carico fiscale ed il conseguente fondo per imposte come se esse dovessero veramente essere liquidate in base all’utile lordo di fine periodo; in questo caso si apportano le relative rettifiche fiscali, simulando una vera e propria dichiarazione dei redditi per il periodo intermedio. In assenza di rettifiche fiscali di natura permanente, questo metodo fa sì che, in ogni periodo intermedio, il carico di imposte corrisponda alla applicazione dell’aliquota fiscale in vigore sull’utile lordo di periodo Secondo un’altra metodologia, invece, bisogna stimare il carico fiscale che l’impresa avrà a fine esercizio e ripartirlo quindi, pro quota, sui risultati lordi di ogni periodo intermedio. Ciò comporta, come ovvio, di stimare l’utile lordo previsto di fine anno. Quest’ultimo approccio non è ritenuto accettabile perché esso non consente di fornire un’attendibile misura del contributo che ogni periodo intermedio ha fornito per il conseguimento dell’utile netto di esercizio ed inoltre introduce un eccessivo elemento di aleatorietà nella stima, in particolare nei primi periodi intermedi. Pertanto si raccomanda di commisurare il carico fiscale all’utile lordo di ogni periodo, e, per ciò che concerne l’aliquota da adottare, si raccomanda di utilizzare l’aliquota fiscale annua effettiva in luogo di quella effettiva per il periodo28. L’aliquota fiscale annua effettiva è quella che si presume in vigore a fine esercizio e dunque la precisazione è importante in tre fattispecie: a) nel caso di cambiamento di aliquota in corso d’esercizio per effetto di modifiche nella legislazione tributaria; b) nel caso di aliquote progressive sul reddito d’impresa; c) se un’impresa ritiene, sulla base di piani e previsioni attendibili, di chiudere l’esercizio in pareggio o in perdita e dunque di essere soggetta ad un’imposizione fiscale ridotta29. Se un’impresa ha perdite fiscali pregresse, per le quali in precedenza non aveva calcolato imposte anticipate perché ne mancavano i presupposti, ma prevede utili sufficienti a fine anno per recuperare fiscalmente le perdite pregresse, le imposte anticipate devono essere riflesse pro-quota nei bilanci intermedi di ogni periodo sulla base della loro realizzabilità nei periodi medesimi. In ogni caso, sarà necessario che nella nota illustrativa si dia un’indicazione del criterio di calcolo applicato. L’Appendice fornisce esempi di calcolo di imposte sul reddito (correnti e differite) secondo i concetti sopra espressi. 27 Sia correnti sia differite; per il calcolo di queste ultime si rinvia al Principio contabile 25 Il trattamento contabile delle imposte sul reddito. 28 Nel caso di bilancio consolidato il calcolo deve essere effettuato separatamente per ogni impresa inclusa nell’area di consolidamento; non è possibile adottare un’aliquota media di gruppo. 29 In questa situazione si può porre la possibilità di iscrivere nei bilanci intermedi un credito per imposte anticipate per riconoscere il beneficio fiscale delle perdite riportabili a nuovo; ciò è possibile se e solo se sono soddisfatte tutte le condizioni previste dal Principio contabile 25.