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OIC 30 - I bilanci intermedi: 3.5. la nota illustrativa

Riferimenti OIC
PARTE PRIMA - 3. I BILANCI INTERMEDI: ENUNCIAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI PER LA LORO REDAZIONE
3.5. La nota illustrativa
Descrizione

La nota illustrativa ad un bilancio intermedio può contenere informazioni meno dettagliate rispetto a quelle previste per la nota integrativa in un bilancio d’esercizio.
Dovrà essere cura e responsabilità dei redattori dei bilanci intermedi decidere quali siano le informazioni essenziali, cioè quelle la cui mancanza possa pregiudicare una corretta interpretazione dei dati contabili di periodo30.
Il contenuto minimo di nota illustrativa ad un bilancio intermedio è comunque il seguente:
1. descrizione dei principi e criteri di valutazione, eventualmente tramite rinvio a quanto indicato nel precedente bilancio d’esercizio e menzionando, ove il caso, che non si è proceduto a stimare il carico fiscale limitandosi ad esporre un risultato al lordo delle imposte;
2. nel caso di cambiamento di principi contabili, descrizione del nuovo principio e dell’effetto del cambiamento sul bilancio31;
3. descrizione di effetti significativi sull’utile (lordo o netto) dovuti a stagionalità o a fatti rilevanti di natura non ricorrente;
4. eventuali voci di bilancio stimate per le quali è possibile che la stima di fine anno possa divergere sensibilmente da quella effettuata nel bilancio intermedio nei rari casi in cui tutte le informazioni si renderanno disponibili solo a fine anno (ad es. premi di fine anno);
5. eventi successivi di rilievo;
6. principali impegni e passività potenziali (ed evoluzione delle stesse rispetto ai precedenti periodi);
7. effetti di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni, scorpori;
8. variazioni nelle componenti del patrimonio netto;
9. il criterio di calcolo delle imposte anticipate relative a perdite fiscali pregresse non riconosciute in precedenza;
10. nel caso di bilanci consolidati:
10.1 composizione dell’area di consolidamento (eventualmente tramite rinvio a quanto indicato nel precedente bilancio consolidato);
10.2 effetti delle eventuali variazioni significative nell’area di consolidamento; 11. ogni altra informazione ritenuta rilevante e/o richiesta dalle autorità competenti.
30 Questo Principio contabile non intende scoraggiare una full disclosure nei bilanci intermedi, in linea con l’informativa di un bilancio d’esercizio.
31 Il trattamento dei cambiamenti di principi contabili è oggetto del capitolo A del Principio contabile 29.