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OIC 31 - Fondi per rischi ed oneri e Trattamento di Fine Rapporto: i fondi per rischi e oneri nella legislazione civilistica - art. 2435-bis, commi 2,3,5 c.c.

Riferimenti OIC
I FONDI PER RISCHI E ONERI NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA
Descrizione

prevede:
- al comma 2, che: ”nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’art.2424 con lettere maiuscole e numeri romani...”;
- al comma 3, che: “nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall’art. 2425 possono essere tra loro raggruppate: ... B9 ( c ), B9 (d), B9 (e)...”;
- al comma 5, che: “Fermo restando le indicazioni .... richieste, quarto ....comma dell’articolo 2423 la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1)..9)”.