Con riferimento ai fondi rischi e oneri, l’articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa: – “1) i criteri applicati nelle valutazioni delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;” – “4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;” – “7) la composizione (...) della voce “altri fondi” dello stato patrimoniale; (...)”. – “9) l’importo complessivo (...) delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, (...) gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, (...)”. Nell’illustrazione della composizione della voce “altri fondi” la nota integrativa fornisce: – la descrizione della situazione d'incertezza e l'indicazione dell'ammontare dello stanziamento, relativo alla perdita connessa da considerarsi probabile; – l’evidenza del rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari degli accantonamenti iscritti; – nel caso di passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario, l'indicazione che l'evento è probabile e le stesse informazioni da fornire nel caso di passività potenziali ritenute possibili; – l’evidenza della possibilità di sostenere perdite connesse alla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati (ad esempio, quando la società decide di auto assicurarsi), ovvero nel caso di indisponibilità di assicurazione; – l’evidenza delle variazioni dei fondi relative ad accantonamenti che hanno trovato contropartita in voci del conto economico diverse dalle voci B12 e B13. Nel caso di passività potenziali ritenute possibili, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni: – la situazione d'incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita; – l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso non può essere determinato; – altri possibili effetti se non evidenti; – l'indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili. Tale informativa non è richiesta per le passività potenziali ritenute remote. L'esistenza di un’attività potenziale, e quindi la natura ed i fattori d'incertezza che hanno effetto sul verificarsi dell'evento, la stima dell'ammontare se attendibile e l'impatto sul bilancio tenendo conto degli effetti fiscali, vanno evidenziati in nota integrativa, se l'evento è probabile. Vi sono tuttavia dei casi in cui l'evidenza è opportuna anche in caso di eventi possibili, sempre che tale evidenza venga effettuata senza condurre il lettore ad errate conclusioni.