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OIC 31 - Fondi per rischi ed oneri e Trattamento di Fine Rapporto: motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 4 maggio 2022 - n.7

Riferimenti OIC
MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE
Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 4 maggio 2022
Descrizione

Per recepire la direttiva, l’art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 2 numero c) dopo
il quarto comma dell’articolo 2435-ter ha aggiunto il seguente:
“Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435- bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D”.
Per recepire tale modifica normativa l’OIC ha aggiunto il paragrafo 22A al presente principio prevedendo che gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria applicano la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile declinata dall’OIC 32.