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OIC 31 - Fondi per rischi ed oneri e Trattamento di Fine Rapporto: rilevazione iniziale - p.23

Riferimenti OIC
FONDI PER RISCHI E ONERI
Rilevazione iniziale
Descrizione

L’articolo 2424-bis, comma 3, codice civile detta i requisiti ed i limiti entro cui sono rilevati in bilancio i fondi per rischi e oneri, specificando, al riguardo, che “gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data della sopravvenienza”.