Le novità introdotte o confermate dal decreto 139/2015 sulla rappresentazione in bilancio dei derivati possono riassumersi nei seguenti istituti: a) previsione di specifiche voci relative agli strumenti finanziari derivati nello stato patrimoniale e nel conto economico; b) obbligo di valutazione al fair value di tutti i contratti derivati; c) possibilità di attivare i due seguenti istituti di copertura contabile, se si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dell’elemento o dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura: i. copertura dei flussi finanziari di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata; ii. copertura del fair value che consiste nella copertura del rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito. d) definizioni di “attività finanziaria”, “passività finanziaria”, “strumento finanziario”, “strumento finanziario derivato”, “fair value” e “modello e tecnica generalmente accettati”, per i quali è previsto un rinvio specifico ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea; e) equiparazione al contratto derivato di quei contratti collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: i. il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; ii. il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; iii. si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce. f) scorporo dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari; g) modalità di valutazione al fair value che è determinato come segue: i. valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; ii. qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo; iii. al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.