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OIC 32 - Strumenti finanziari derivati: definizione di strumento finanziario derivato (paragrafi 6-8, 11 e appendice a) - esempio ei.9 opzione per l’acquisto di una merce (paragrafi 6-7) - n.

Riferimenti OIC
ESEMPI ILLUSTRATIVI
Definizione di strumento finanziario derivato (paragrafi 6-8, 11 e Appendice A)
Descrizione

La società A sottoscrive un contratto di opzione per l’acquisto di grano ad un prezzo d’esercizio di Euro/Q.le 25. Il prezzo corrente del grano è di Euro/Q.le 27. La data di scadenza dell’opzione è fissata in 1 anno. L’opzione, se esercitata, dà alla società la facoltà di scegliere se il contratto debba essere regolato con la consegna della merce, oppure mediante liquidazione per contanti o mediante altri strumenti finanziari. La società ha concluso il contratto destinando l’esecuzione dello stesso al soddisfacimento delle proprie esigenze produttive, mediante la consegna della merce.
Il contratto di riferimento, sebbene corrisponda alla definizione di strumento finanziario derivato, non va contabilizzato come tale. Infatti si sono verificate contemporaneamente le tre condizioni previste dal codice civile (art. 2426, comma 3) che escludono il contratto dall’essere designato come strumento finanziario derivato:
a) il contratto è stato concluso e è mantenuto per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci previste dalla società che redige il bilancio;
b) il contratto è stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
c) è previsto che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.