Una società può designare una parte del fair value o dei flussi finanziari attesi di un elemento coperto o gruppi di elementi coperti solo se attribuibile: a) alle variazioni dei flussi finanziari o del fair value di uno specifico rischio o di specifici rischi, a condizione che la componente di rischio sia identificabile separatamente e valutabile attendibilmente; b) a uno o più flussi finanziari contrattuali; c) ad una parte determinata dell’importo dell’elemento coperto, ad esempio il 50% oppure uno strato del valore nominale dell’elemento coperto.