Gli strumenti finanziari derivati sono valutati al fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data di chiusura del bilancio. La variazione di fair value rispetto all’esercizio precedente è rilevata a conto economico nelle specifiche voci individuate al paragrafo 32 del presente principio. In merito alla valutazione successiva degli strumenti finanziari derivati di copertura si rimanda ai paragrafi 51 e ss. del presente principio. L’Appendice B del presente principio indica i criteri per la valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati.