Ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile la nota integrativa deve fornire le informazioni richieste dagli articoli 2427, comma 1, n. 1 e n. 2 e 2427-bis, comma 1, n. 1 del codice civile e pertanto si devono applicare i paragrafi dal 119 al 128 del presente principio.