I costi per l’ottenimento del contratto di vendita sono iscritti nelle immobilizzazioni immateriali solo se: • sostenuti specificatamente per un contratto di vendita; • l’ottenimento del contratto è ragionevolmente certo; e • tali costi sono recuperabili tramite il contratto di vendita. Tuttavia, se si tratta di costi ricorrenti o di importo irrilevante gli stessi possono essere rilevati come costo direttamente a conto economico quando sostenuti. I costi che saranno recuperati tramite il contratto di vendita nello stesso esercizio in cui sono sostenuti sono rilevati a conto economico. I costi per l'ottenimento del contratto che sarebbero stati sostenuti anche se il contratto non fosse stato ottenuto sono contabilizzati a conto economico.