Per quanto riguarda gli eventuali importi dovuti al cliente, alla luce delle richieste di chiarimento ricevute, si è deciso di specificare che gli importi dovuti al cliente a fronte dei quali la società venditrice non riceve una controprestazione sono contabilizzati a riduzione del prezzo complessivo, perchè nella sostanza sono assimilabili a sconti. Nel caso contrario, quindi quando la società venditrice riceve una controprestazione, gli importi dovuti al cliente sono contabilizzati come un costo.