In presenza di contratti non particolarmente complessi dove la separazione delle singole unità elementari di contabilizzazione produce effetti irrilevanti la società può, ai sensi dell’articolo 2423 comma 4 del codice civile, non applicare il disposto del paragrafo 16. Si presume che possano ricorrere a tale disposizione le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile oppure le società che redigono il bilancio delle micro- imprese ai sensi dell’articolo 2435-ter del codice civile.