Per il primo bilancio d’esercizio redatto secondo le disposizioni del presente principio l’ente può: a. non presentare il bilancio comparativo; b. nel caso di applicazione prospettica, non rilevare al fair value le transazioni non sinallagmatiche intervenute nel corso dell’esercizio se la stima del fair value risulta eccessivamente onerosa. L’ente che si avvale di tale scelta ne dà informativa nella relazione di missione.