Tenuto conto che le disposizioni tributarie dell’art. 173 del T.U.I.R. hanno in concreto anche una efficacia sul piano del diritto societario, e dunque circoscrivono il campo di applicazione delle norme dell’art. 2506-quater, comma 1, del Codice Civile, si perviene alle seguenti conclusioni: a) la retrodatazione non è possibile nella scissione parziale, in quanto la scissa rimane in vita e deve predisporre un bilancio ed una dichiarazione dei redditi per l’esercizio nel quale si verificano gli effetti reali della scissione; b) la retrodatazione non opera se non vi è coincidenza fra le data di chiusura dell’ultimo esercizio della scissa e delle beneficiarie preesistenti ed è dubbio se possa operare in presenza di beneficiarie neocostituite, che alla data alla quale si fa risalire l’effetto contabile e fiscale non sono state ancora costituite; c) in base all’ultimo periodo dell’art. 173, comma 11, del T.U.I.R., la data cui può farsi risalire l’effetto contabile e fiscale è quella di apertura dell’esercizio in cui si completa il procedimento di scissione.