Il problema si pone nei medesimi termini della fusione, con riferimento a ciascuna beneficiaria preesistente e dei soli soci della scissa ai quali sono attribuite le azioni o quote di essa. Non si pone, invece, nella scissione con società beneficiarie neocostituite, nella quale non vi è un vero e proprio rapporto di cambio, non esistendo un patrimonio preesistente e non essendovi soci diversi da quelli della scissa.