Nelle ipotesi, indicate al par. 4.4.3.1.B) della Parte Prima, in cui questo disavanzo assume un preciso significato economico e corrisponde a maggiori valori correnti delle attività ed all’avviamento dell’azienda trasferita alla beneficiaria, esso potrà essere sostituito da questi, purché si verifichino le condizioni precisate a proposito della fusione e venga redatta la perizia di stima di cui all’art. 2343 Cod. Civ.. Negli altri casi si tratta di differenza priva di un preciso significato economico, che sarà eliminata come indicato a proposito delle fusioni. L’accertamento dell’origine e della natura del disavanzo da concambio presenta, nel caso della scissione, difficoltà maggiori di quelle che possono riscontrarsi nella fusione; tuttavia tale accertamento deve essere necessariamente eseguito. Ove esso si manifesti eccessivamente difficoltoso si ritiene che non possa farsi luogo alla predetta attribuzione agli elementi dell’attivo ed all’iscrizione dell’avviamento.