Alla data di effetto della fusione e di “compenetrazione” o “unificazione” dei patrimoni dell’incorporata e dell’incorporante (o delle società fuse, nelle fusioni proprie) occorre procedere all’esecuzione di una serie di operazioni contabili analoghe a quelle del bilancio consolidato, per eliminare l’eventuale partecipazione dell’incorporante nell’incorporata, se si tratta di fusione per incorporazione e qualunque sia la percentuale di possesso, e per eliminare i saldi reciproci dei conti patrimoniali ed economici derivanti da operazioni compiute fra le società interessate prima di quella data. Il procedimento di consolidamento è diverso a seconda che sia stata pattuita o meno la retrodatazione contabile della fusione.