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OIC 5 - Bilanci di liquidazione: 3.4.2. I criteri di valutazione

Riferimenti OIC
3. LA FASE PRELIQUIDATORIA: LA SUCCESSIONE TRA AMMINISTRATORI E LIQUIDATORI
3.4. IL RENDICONTO DELLA GESTIONE DEGLI AMMINISTRATORI
3.4.2. I criteri di valutazione
Descrizione

Dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento e fino al momento dell’inizio della liquidazione, il periodo di gestione degli amministratori non dovrebbe essere particolarmente lungo. In ogni caso, per quanto già esistente la causa di scioglimento, l’azienda continua a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito, per cui i criteri di valutazione da adottare continuano ad essere quelli di funzionamento. È, quindi, solo alla data di inizio della gestione liquidatoria che il capitale investito nell’impresa muta destinazione (dal funzionamento alla liquidazione).
In ordine ai criteri di valutazione da adottare, è stato già precedentemente chiarito (paragrafo 2.3) che tanto dai principi contabili nazionali ed internazionali, quanto dalle nuove specifiche disposizioni codicistiche in materia di liquidazione delle società di capitali, si può desumere che prima della data di avvio della gestione liquidatoria e della cessazione dell’attività di impresa non sia possibile adottare i criteri di liquidazione in luogo dei criteri di funzionamento.
In effetti, fino a quando non interviene il sostanziale mutamento di destinazione del patrimonio sociale, l’impresa continua ad essere un complesso economico funzionante, per quanto la gestione (ancora nelle mani degli amministratori) riveli un carattere “conservativo” e non anche “dinamico-produttivo”. Ciò emerge ancor più nell’ipotesi di esercizio provvisorio eventualmente deliberato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2487, 1° comma, lett. c) c.c., per il quale l’eventuale prosecuzione dell’attività si giustifica solo nell’ottica del miglior realizzo possibile.
In definitiva, il ricorso all’adozione di criteri valutativi propri della fase di liquidazione (valori di presunto realizzo/estinzione) non può avvenire prima dell’avvio della procedura stessa coincidente con l’avvio della gestione liquidatoria. Ne consegue, pertanto, che:
- il rendiconto sulla gestione degli amministratori, relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato, si fonda su criteri valutativi di funzionamento, seppure tenendo conto dell’intervenuto scioglimento della società e, quindi, dei relativi riflessi per la mancanza della prospettiva di continuità aziendale;
- l’inventario (bilancio) iniziale di liquidazione, da redigersi a cura dei liquidatori alla data di inizio della gestione di liquidazione, si fonda, invece, su criteri valutativi coerenti con la diversa destinazione del patrimonio sociale (la liquidazione) individuabili nei presumibili valori di realizzo per le attività e nei valori di estinzione delle passività (si veda capitolo 4).
Sulla base di quanto appena evidenziato, si illustrano di seguito gli aspetti particolari, di cui gli amministratori è necessario che tengano conto nella redazione del rendiconto della gestione, conseguenza degli effetti connessi alla deliberata liquidazione della società.
Ovviamente, si rende opportuno evidenziare che i riferimenti seguenti, oltre a costituire delle indicazioni di carattere generale, devono adattarsi alle singole specifiche situazioni aziendali ed ai differenti settori di attività, nonché integrarsi con l’ipotesi normativa di possibile esercizio provvisorio di singoli rami dell’ impresa.