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OIC 5 - Bilanci di liquidazione: 3.4.2. I criteri di valutazione: *******

Riferimenti OIC
3. LA FASE PRELIQUIDATORIA: LA SUCCESSIONE TRA AMMINISTRATORI E LIQUIDATORI
3.4. IL RENDICONTO DELLA GESTIONE DEGLI AMMINISTRATORI
3.4.2. I criteri di valutazione: *******
Descrizione

In alcune ipotesi, come sarà precisato nel successivo capitolo 7, le possibili modifiche ai criteri di valutazione appena illustrate potrebbero trovare applicazione già con riferimento all’esercizio anteriore a quello in cui si verifica lo scioglimento della società. In effetti, nella realtà concreta non è remota l’ipotesi di deliberazione della liquidazione molto vicina (ex ante o ex post) alla data di approvazione del bilancio del precedente esercizio da parte dell’assemblea.
Ne discende, in tali casi, che il dato contabile di inizio periodo a cui si rivolge il rendiconto di gestione degli amministratori ex art. 2487-bis c.c. (periodo successivo all’ultimo bilancio approvato), dovrebbe già aver considerato le modifiche connesse alla differente prospettiva aziendale. Conseguentemente, in situazioni di questo tipo, il rendiconto della gestione tenderà a confermare le modifiche già operate (tenendo ovviamente conto dell’ulteriore tempo nel frattempo trascorso), assumendo significato soprattutto per i riflessi derivanti da eventuali operazioni poste in essere dagli amministratori durante la fase conservativa volta all’integrità del patrimonio sociale e del relativo valore, fase in cui, si ricorda, gli stessi continuano a mantenere il potere gestorio.
Ciò chiarito, si precisa che eventuali utili netti risultanti dal rendiconto non possono essere distribuiti, neanche parzialmente, ai soci, dovendo gli stessi poi andare a costituire insieme al capitale sociale ed alle riserve eventualmente presenti il risultato di liquidazione.
Da quanto esposto, si può desumere come la redazione del rendiconto sulla gestione degli amministratori possa normalmente richiedere tempi tali per cui diviene materialmente impraticabile consegnare lo stesso ai liquidatori alla data delle consegne (specie se queste vengono effettuate qualche giorno dopo l’iscrizione della nomina dei liquidatori). Ne discende la possibilità, riconosciuta dalla dottrina, di consegna anche successiva del solo rendiconto, quantunque tale differimento sia da ricondurre a tempi ragionevolmente brevi, anche ai fini dei termini previsti in materia fiscale, riguardanti i relativi adempimenti concernenti il periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e “l’inizio della liquidazione” (art. 182, 1° comma, T.U.I.R.).