Da quanto fin qui esposto emerge, ad ogni evidenza, come la combinazione dei documenti oggetto di consegna da amministratori a liquidatori fornisca un quadro completo sia in ordine alla situazione del patrimonio aziendale alla data di effetto dello scioglimento (situazione dei conti) sia avendo riguardo agli effetti economico-finanziari, con conseguente riflesso sul patrimonio sociale, derivanti dalle operazioni compiute dagli amministratori durante la fase preliquidatoria (rendiconto sulla gestione). A completamento si evidenzia come tanto per la situazione dei conti quanto per il rendiconto sulla gestione, la legge non prescriva espressamente alcuna specifica approvazione da parte dell’assemblea dei soci. Si ricorda, tuttavia, che tali documenti, dovendo essere allegati al primo bilancio annuale di liquidazione, con le eventuali osservazioni dei liquidatori (art. 2490, 4° comma c.c.) risulteranno comunque sottoposti all’attenzione dell’assemblea.