Le finalità del bilancio iniziale di liquidazione sono strettamente legate alla funzione economica e giuridica della liquidazione, che è quella della trasformazione in denaro delle attività, dell’estinzione delle passività e della distribuzione fra i soci dell’attivo netto residuo. Si è visto che dopo lo scioglimento della società il patrimonio sociale non è più uno “strumento” destinato ad attuare la produzione, ma diviene un complesso eterogeneo di beni “destinati alla realizzazione ed alla divisione”. Questa peculiare destinazione del patrimonio aziendale influenza anche i criteri da impiegare per la valutazione dei suoi elementi attivi e passivi. Il bilancio iniziale di liquidazione ha le seguenti finalità: a) accertare la “situazione iniziale” del patrimonio dell’impresa che è indispensabile per la successiva gestione di liquidazione. La conoscenza dei rapporti giuridici attivi e passivi iniziali è indispensabile ai liquidatori, per poter svolgere le operazioni di realizzo delle attività e di estinzione delle passività. Essa è necessario che sia la più accurata e completa possibile per ridurre al minimo il rischio della mancata individuazione di alcuni elementi patrimoniali, attivi e/o passivi; b) determinare il valore del patrimonio netto iniziale di liquidazione per poter successivamente pervenire alla determinazione del risultato economico dei successivi esercizi, del capitale finale di liquidazione, e, quindi, delle quote di riparto dell’attivo netto residuo fra i soci; c) stabilire se presumibilmente (e salvo nuovi o più completi accertamenti di attività e passività che costituiscono un vero e proprio obbligo dei liquidatori) i fondi liquidi esistenti alla apertura della liquidazione e gli incassi derivanti dal realizzo delle attività saranno sufficienti ad estinguere le passività e coprire le spese e gli oneri della liquidazione tenuto conto anche delle sequenze temporali di incassi e pagamenti9. Questa determinazione ha una diretta rilevanza ai fini della richiesta agli azionisti dei versamenti ancora dovuti per la sottoscrizione di azioni, ai sensi dell’art. 2491, 1° comma c.c. (e, per le società personali, dell’art. 2280, 2° comma), che è giustificata dall’insufficienza di “fondi disponibili”. Essa, inoltre, è rilevante ai fini dell’obbligo dei liquidatori di chiedere al tribunale la dichiarazione di fallimento della società, nel caso in cui dal bilancio iniziale risulti un deficit per il prevalere delle passività sulle attività, o comunque una situazione di illiquidità insanabile, come ritiene la dottrina. Il bilancio, inoltre, adempie ad un’altra funzione: esso indica la qualità ed il valore degli elementi patrimoniali che simbolicamente gli amministratori hanno “consegnato” ai liquidatori, perchè vengano destinati al soddisfacimento dei diritti dei creditori e dei soci, e costituisce un preciso punto di riferimento nel caso sorgano fra amministratori e liquidatori contestazioni in epoca successiva al passaggio delle consegne. Per assolvere a questa funzione, evidentemente, è necessario che al bilancio iniziale vengano allegati degli elenchi esplicativi delle singole voci e sottovoci delle attività e passività (elenchi che, tuttavia, possono essere sostituiti da quelli, riferiti alle analoghe voci dello stato patrimoniale, che fanno parte del rendiconto degli amministratori). Dato che le nuove norme non attribuiscono agli amministratori uscenti una condivisione dei valori indicati dai liquidatori, ai fini della separazione delle responsabilità degli uni e degli altri valgono, evidentemente, gli elenchi sopra menzionati con i valori contabili risultanti dal rendiconto degli amministratori: qui è importante, ai fini della responsabilità, non tanto il valore attribuito, quanto la natura delle singole attività e passività e dei rapporti giuridici che non sono espressi da poste dell’attivo e del passivo (es.: impegni contrattuali, cause in corso) e la completezza di essi. Insomma, al momento del passaggio delle consegne i liquidatori devono avere la convinzione che tutti i componenti del patrimonio della società emergano dai documenti contabili loro consegnati dagli amministratori, pur permanendo a carico di essi liquidatori un dovere di diligenza in merito al controllo di tale completezza. Date le funzioni assegnate al bilancio iniziale di liquidazione, la dottrina prevalente ritiene che la sua compilazione debba ritenersi indispensabile in ogni caso, anche se liquidatori vengano nominati i medesimi amministratori. (9) Si tenga presente che i liquidatori hanno i medesimi obblighi di tenuta della contabilità e dei libri sociali degli amministratori, per cui normalmente sarà tenuta una contabilità a partita doppia, per la quale le rilevazioni – base di partenza sono rappresentate proprio dai valori figuranti nel bilancio iniziale. La contabilità a p.d. diviene addirittura indispensabile quando la liquidazione si protrae oltre il primo esercizio, e vi è necessità di compilare uno o più bilanci intermedi.