Per quanto riguarda l’illustrazione dei nuovi criteri di valutazione e delle rettifiche ai valori di funzionamento ed in genere le informazioni integrative menzionate dall’art. 2490 c.c., si rinvia alla trattazione del primo bilancio annuale di liquidazione svolta nel capitolo 5. Le rettifiche di liquidazione, costituite dalle differenze fra i valori di funzionamento ed i valori di liquidazione delle attività e passività (oltre che dai valori di eventuali nuove attività e passività prima non iscritte in bilancio) danno luogo ad un saldo che aumenta o diminuisce l’importo del patrimonio netto contabile che risulta dal rendiconto degli amministratori e concorrono a formare il patrimonio netto iniziale di liquidazione. Il saldo delle rettifiche costituisce una posta globale aumentativa o diminutiva rispetto al patrimonio del rendiconto e non influisce sul risultato economico del primo periodo di liquidazione. La contabilità della liquidazione assume, come saldi contabili di apertura, i valori “assestati” delle attività e passività. A seguito dell’iscrizione fra le passività del “fondo per costi ed oneri della liquidazione”, il patrimonio netto iniziale di liquidazione, viene sensibilmente ridotto dell’importo di tale “fondo”, che è tanto più rilevante quanto più lunga è la durata della liquidazione.