Salta al contenuto principale

OIC 5 - Bilanci di liquidazione: 6.1. il bilancio finale di liquidazione: funzione

Riferimenti OIC
6. IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E IL PIANO DI RIPARTO
6.1. IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE: FUNZIONE
Descrizione

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere e sottoscrivere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo. Tale bilancio, accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, è depositato presso l’ufficio del registro delle imprese (art. 2492, commi 1° e 2° c.c.).
Si tratta in sostanza della fase terminale della procedura di liquidazione, che compete ai liquidatori allorquando si è completata la monetizzazione dell’intero patrimonio aziendale e si sono estinti i debiti della società (13).
(13) Come meglio oltre precisato, in concreto è possibile riscontrare situazioni in cui alla chiusura della liquidazione non tutti i beni aziendali risultano alienati (è il caso, ad esempio, delle assegnazioni in natura), così come alcuni debiti, oltre a quelli di procedura, potrebbero a tale epoca risultare non ancora estinti.
A tal proposito, il riferimento legislativo richiamato, a parte alcuni opportuni aggiustamenti terminologici e di coordinamento normativo, ripropone sostanzialmente la previsione normativa previgente di cui all’abrogato art. 2453 c.c.. Da ciò discende che i relativi riflessi applicativi possono inquadrarsi sulla base delle consolidate interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, contestualmente alla riproposizione di alcuni dubbi interpretativi.
Secondo la previsione codicistica il bilancio finale di liquidazione si articola in due parti distinte:
1) il bilancio finale in senso stretto;
2) il piano o prospetto di riparto.
Emerge chiaramente come i due documenti appaiano collegati, dirigendosi a fornire, in primis, l’indispensabile base informativa circa gli esiti economici, finanziari e patrimoniali delle operazioni di liquidazione e, a completamento, la conseguente proposta di divisione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione tra i soci.
Ne discende, quindi, una duplice funzione informativa, dimostrativa e di rendicontazione, principalmente rivolta ai soci, in ordine alle modalità di svolgimento delle operazioni gestionali di liquidazione ed ai relativi risultati, in base ai quali operare la determinazione delle quote di riparto del netto residuo.