Come poc’anzi evidenziato la prima parte del bilancio finale di liquidazione consiste nel bilancio finale in senso stretto, riguardo al quale, come già in passato, il legislatore non ha previsto alcuna specifica indicazione in merito alle modalità di redazione. A tal riguardo, si è in passato discusso in dottrina circa la natura attribuibile al bilancio finale di liquidazione (bilancio vero e proprio, rendiconto, enunciazione di risultato, ecc.). È evidente come il diverso inquadramento possa generare conseguenti riflessi applicativi in ordine tanto alla composizione quanto al contenuto del documento. In passato l’utilizzo dell’espressione bilancio finale di liquidazione ha indotto la dottrina a considerare alternativamente il solo stato patrimoniale finale ovvero questo unitamente al conto economico, o ancora un insieme di documenti volti a dimostrare lo svolgimento dell’attività liquidatoria (rendiconto). Parimenti controversa appare l’estensione temporale di riferimento a cui tale documento dovrebbe ricondursi, se cioè riferibile all’intero periodo (pluriennale) di liquidazione oppure al solo periodo successivo all’approvazione dell’ultimo bilancio intermedio o ancora ad entrambi i periodi. Poiché la funzione di “rendicontazione” dell’operato dei liquidatori è stata già svolta, nei precedenti esercizi, dai bilanci annuali di liquidazione, si ritiene che il bilancio finale di liquidazione si componga, oltre che dello stato patrimoniale, del solo conto economico relativo al periodo che intercorre fra la data di inizio dell’esercizio e quella di chiusura della liquidazione. A tale conto economico potrà essere aggiunto (come si vedrà in prosieguo) un altro conto economico “riassuntivo” che copra l’intero periodo ultrannuale della liquidazione, il quale ha la funzione di rendiconto dell’operato dei liquidatori circa lo svolgimento complessivo della loro attività di realizzo delle attività, estinzione delle passività e conseguenti risultanze economico-finanziarie. Quest’ultimo conto economico, tuttavia, non può ritenersi obbligatorio ma solo consigliato. Peraltro, l’esigenza di favorire un allargamento documentale rispetto alla tradizionale composizione si correla alle specifiche situazioni, tenendo, quindi, conto di vari aspetti quali: la durata della fase liquidatoria, la numerosità e complessità delle operazioni svolte, la significatività dei valori interessati dalla liquidazione, ecc. In relazione a ciò, è, quindi, possibile distinguere alcune parti essenziali del bilancio di liquidazione rispetto ad ulteriori documenti che possono ritenersi aggiuntivi ove la situazione lo richieda. Più precisamente, è da ritenere essenziale per la composizione del bilancio finale di liquidazione la presenza dello stato patrimoniale e del conto economico (oltre ovviamente il piano di riparto). È, inoltre, ampiamente diffusa (per quanto non unanime) la tesi in base alla quale le specifiche esigenze informative ed il particolare meccanismo di approvazione di tale bilancio rendono fondamentale la presenza anche della nota integrativa e soprattutto della relazione sulla gestione (liquidatoria) in cui dovrebbero confluire le informazioni esplicative sull’andamento della gestione (passata) dei liquidatori.