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OIC 5 - Bilanci di liquidazione: 7.1. i criteri di redazione del bilancio del precedente esercizio in ipotesi di liquidazione già deliberata o imminente

Riferimenti OIC
7. LE VALUTAZIONI NEL BILANCIO D’ESERCIZIO NELL’IPOTESI IN CUI VENGA MENO LA VALIDITÀ DEL POSTULATO DEL “GOING CONCERN”.
7.1. I CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO DEL PRECEDENTE ESERCIZIO IN IPOTESI DI LIQUIDAZIONE GIÀ DELIBERATA O IMMINENTE
Descrizione

Talvolta la causa di scioglimento e la nomina dei liquidatori avvengono ad una data ravvicinata rispetto a quella di chiusura dell’esercizio, prima ancora che gli amministratori abbiano redatto e fatto approvare dall’assemblea il bilancio dell’ultimo esercizio.
Rispetto a tale problema, il Principio contabile internazionale IAS 10 “Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio”, paragrafo 14, precisa che “l’entità non deve preparare il proprio bilancio seguendo i criteri propri di un’azienda in funzionamento se la direzione aziendale decide dopo la data di riferimento del bilancio di porre l’entità in liquidazione o di cessare l’attività o che non ha altra realistica alternativa che fare ciò” (corsivo aggiunto).
Dunque, lo IASB ritiene che un abbandono dei normali, ordinari, criteri di funzionamento richieda o la decisione di mettere l’azienda in liquidazione (che equivale nel diritto italiano al passaggio da una gestione di funzionamento ad una gestione di liquidazione) o di cessare l’attività (evidentemente, anche in assenza di una procedura formalizzata di liquidazione; l’effetto è identico: la cessazione dell’attività dell’impresa); oppure il verificarsi di una situazione nella quale non esiste alcuna valida alternativa alla liquidazione formalizzata o alla cessazione dell’attività.
A sua volta, il Principio contabile OIC 29, par. E.III.c – “Continuità aziendale” precisa che “se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti della mancanza di continuità aziendale” (corsivo aggiunto).
Dunque, anche i principi contabili nazionali ed internazionali confermano l’indirizzo che già emerge dall’interpretazione delle disposizioni del codice civile: prima della data di inizio della gestione di liquidazione e della cessazione dell’attività dell’impresa non è possibile abbandonare i criteri di funzionamento e passare ai criteri di liquidazione, non essendosi ancora verificata quella profonda trasformazione economica, quel mutamento di destinazione del patrimonio dell’impresa che è stato ripetutamente richiamato nei capitoli precedenti.
Gli amministratori, però, nella redazione del bilancio del precedente esercizio, pur utilizzando i “criteri di funzionamento”, terranno conto degli effetti che la liquidazione della società, imminente o già deliberata, produce sulla composizione del suo patrimonio e sul valore recuperabile delle sue attività (17) applicando i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 c.c. con le modalità precisate nel par. 3.4.2 riguardante il rendiconto sulla gestione degli amministratori, al quale si rinvia.
(17) Gli effetti sopra esposti sono stati già indicati nel capitolo 3, con riferimento al rendiconto sulla gestione degli amministratori.
Gli effetti indicati vanno tenuti sempre presenti, qualora la data della delibera di messa in liquidazione e di nomina dei liquidatori sia successiva solo di qualche mese alla data di chiusura dell’esercizio e comunque anteriore alla data di formazione del progetto di bilancio.
Se invece essa sia successiva a quella di formazione del progetto di bilancio (es.: ricade nella seconda metà dell’anno) ovvero se lo scioglimento della società sia dovuto a cause diverse rispetto a quelle che pregiudicano la validità del postulato del going concern, le particolari modalità di applicazione dei normali criteri di valutazione indicate al paragrafo 3.4.2 non è necessario che vengano osservate.
Infatti, alla data di redazione del bilancio dell’esercizio precedente non è ancora prevedibile lo scioglimento della società né vi è alcuna necessità di procedervi, ed il postulato del going concern conserva ancora la sua validità.