Salta al contenuto principale

OIC 5 - Bilanci di liquidazione: 8.3.2. Aziende tutte in esercizio provvisorio

Riferimenti OIC
8. GLI EFFETTI DELLA REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE SUI CRITERI DI REDAZIONE DEI BILANCI INTERMEDI
8.3. MODALITÀ DI REDAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DEI LIQUIDATORI E DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO IN CUI AVVIENE LA REVOCA
8.3.2. Aziende tutte in esercizio provvisorio
Descrizione

redatti con criteri di iscrizione e valutazione di funzionamento ed il principio di competenza dei costi e ricavi viene già integralmente applicato, come si è precisato al par. 5.2.3. Pertanto, pur dovendosi redigere il verbale di consegna dei documenti e valori sociali ed il rendiconto della gestione dei liquidatori (anche qui con una nota integrativa a contenuto semplificato) non sarà necessario effettuare rettifiche di valutazione in quanto vengono già adottati i criteri di valutazione dell’art. 2426 c.c.. Sarà necessario, anche in questo caso, eliminare il fondo per costi ed oneri di liquidazione, come precisato al par. 8.3.1. Il conto economico non avrà più la voce degli utilizzi del Fondo ed assumerà la fisionomia ordinaria prevista dall’art. 2425 c.c.. Tuttavia anche qui esso è suddiviso in due parti, relative ai due periodi in cui è diviso l’esercizio.
L’effetto della revoca sarà, dunque, soprattutto quello di consentire il ritorno ad una gestione produttiva di tipo dinamico, senza i limiti previsti dall’art. 2487, 1° comma, lett. c) del c.c. (gestione tesa a conservare e non ad accrescere il valore dell’impresa).
Nel primo bilancio ordinario d’esercizio, la relazione sulla gestione, oltre a contenere le informazioni previste dall’art. 2428 motiverà, anche in questo caso, la revoca e fornirà i dati indicati al par. 8.3.1, sez. d) sui risultati della gestione di liquidazione.