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OIC 5 - Bilanci di liquidazione: 8.3.3. Coesistenza di aziende in liquidazione ed in esercizio provvisorio

Riferimenti OIC
8. GLI EFFETTI DELLA REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE SUI CRITERI DI REDAZIONE DEI BILANCI INTERMEDI
8.3. MODALITÀ DI REDAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DEI LIQUIDATORI E DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO IN CUI AVVIENE LA REVOCA
8.3.3. Coesistenza di aziende in liquidazione ed in esercizio provvisorio
Descrizione

In questa ipotesi, il rendiconto di gestione dei liquidatori, che avrà anche qui una nota integrativa a contenuto semplificato, sarà costituito da uno stato patrimoniale che avrà la forma indicata al par. 5.2.4 sez. A; le valutazioni saranno di funzionamento per l’azienda in esercizio provvisorio e di liquidazione per l’altra azienda, in base ai criteri di valutazione sopra indicati. La situazione patrimoniale di apertura sarà redatta per l’azienda che era in liquidazione, per rappresentare il passaggio dai valori in liquidazione ai valori di funzionamento, in base a quanto precisato al par. 8.3.1.
Il primo bilancio ordinario d’esercizio dopo la liquidazione avrà uno stato patrimoniale nel quale non vi saranno più le distinzioni fra valori di liquidazione e valori di funzionamento. Il conto economico sarà suddiviso in due parti relative ai due periodi ante e post revoca; la prima parte conterrà le due colonne riguardanti, rispettivamente, l’azienda in esercizio provvisorio e l’azienda in liquidazione.
La nota integrativa conterrà, per il periodo anteriore alla data di efficacia della revoca, le informazioni indicate sopra ai par. 8.3.1 e 8.3.2 in relazione alle diverse aziende in esercizio provvisorio e in liquidazione. In essa figureranno inoltre i criteri adottati nella frazione di esercizio anteriore alla revoca per la suddivisione fra le due gestioni dei costi generali industriali, amministrativi, commerciali, finanziari e tributari. Infine, la relazione sulla gestione conterrà anche in questa ipotesi le informazioni sulle motivazioni della revoca e sul risultato complessivo della gestione di liquidazione, distintamente per le due aziende.