Con lettera datata 23 giugno 2008, l’ISVAP fa seguito alla richiesta di parere presentata dall’OIC in merito al Principio contabile OIC 5 approvato dal Consiglio di Gestione in data 6 maggio 2008. L’Istituto comunica le seguenti osservazioni: «Una prima considerazione è relativa all’asimmetria del riferimento contenuto nel documento (paragrafo 2.1) circa il potere degli amministratori ancora formalmente in carica di compiere anche “nuove operazioni”, sia pure a fini conservativi, ed il divieto assoluto stabilito dal Codice delle Assicurazioni di stipulare nuovi contratti (art. 240, comma 4). In proposito, la presenza di una disposizione del Codice delle Assicurazioni che prevede l’accertamento della decadenza da tutte le autorizzazioni (da parte dell’ISVAP) e la cancellazione della società dal relativo albo rende, di fatto, impraticabile l’esercizio del potere degli amministratori di assumere nuovi rischi assicurativi. Una seconda considerazione, connessa alla precedente, concerne l’applicazione al settore assicurativo della disposizione di cui all’art. 2487, comma 1, lettera c) del codice civile il quale prevede che l’assemblea dei soci possa conferire espressamente ai liquidatori, tra gli altri, il potere relativo “all’esercizio provvisorio” dell’azienda. Anche in tal caso, le preclusioni all’attività assicurativa (divieto di stipulare nuove polizze) stabilite dalle richiamate disposizioni del Codice delle Assicurazioni non sono coerenti con un esercizio provvisorio dell’azienda che implica la possibilità di assumere nuovi affari, sia pure nell’ottica di conservazione del portafoglio e del suo valore. Analoga questione è presente nel paragrafo 4.3.3 riguardante “il contenuto del bilancio iniziale di liquidazione in ipotesi di continuazione dell’attività dell’impresa”. È inoltre opportuno segnalare, con riferimento alla elencazione di cui al punto 3.2, che tra i libri e registri che gli amministratori sono tenuti a consegnare ai liquidatori devono essere compresi, per le imprese di assicurazione, anche i registri assicurativi di cui all’articolo 101 del Codice delle Assicurazioni.»