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OIC 5 - Bilanci di liquidazione: scopo e contenuto

Riferimenti OIC
Descrizione

Nel panorama dei principi contabili nazionali e dei principi contabili internazionali dello IASB – International Accounting Standards Board non vi è alcun documento che indichi i principi e criteri di redazione dei bilanci ed altri documenti contabili delle imprese in liquidazione.
Negli Stati Uniti, la più importante delle organizzazioni della professione contabile di quel Paese (AICPA – American Institute of Certified Public Accountants) ha elaborato alcuni documenti applicativi, riferiti specificamente alle disposizioni del Bankruptcy Code sulla liquidazione (chapter 7 – Liquidation) e sulla ristrutturazione delle imprese (chapter 11 – Reorganisation).
Nel nostro Paese, la legge di riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003 e successivi due decreti correttivi) ha introdotto per la prima volta nella liquidazione volontaria delle società di capitali, con effetto dal 1° gennaio 2004, una disciplina dei bilanci ed altri documenti contabili della liquidazione dotata di una organicità e completezza prima sconosciuta al codice civile del 1942, il quale si limitava a rinviare alle poche, disorganiche, disposizioni dettate in tema di società di persone (ed in particolare, di società semplice).
Il principio di maggiore importanza introdotto dalla nuova disciplina e contenuto nei novellati artt. 2484-2496 del codice civile (ed in particolare nel nuovo art. 2490 “Bilanci in fase di liquidazione”) è che i criteri di redazione dei bilanci “intermedi” o annuali di liquidazione (ed in particolare, i criteri di valutazione delle attività e passività e di determinazione del risultato economico annuale) sono ben diversi da quelli previsti per il bilancio ordinario d’esercizio. Principio che la dottrina prevalente aveva affermato già da qualche decennio e che era implicito nel venir meno in fase di liquidazione della validità del fondamentale postulato del “going concern” previsto dall’art. 2423-bis, 1° comma, n. 1 c.c..
Altra novità di grande rilevanza è quella di aver previsto esplicitamente la possibilità di un esercizio provvisorio dell’attività dell’impresa, o di singoli rami di essa, sia pure al fine della conservazione del suo valore e del miglior realizzo dalla successiva cessione. In questa ipotesi, come si vedrà meglio in prosieguo, l’art. 2490 richiede una separata evidenziazione in bilancio delle poste patrimoniali ed economiche dell’azienda che prosegue nella sua attività e l’adozione di criteri di valutazione diversi da quelli applicabili alle restanti attività e passività.
Lo scopo del presente documento è quello di individuare il tipo e le caratteristiche dei bilanci ed altri documenti contabili previsti da quelle disposizioni e di stabilire quali siano i loro criteri di redazione.
Si tratta dei seguenti documenti contabili: rendiconto della gestione degli amministratori; situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento della società; bilanci intermedi o annuali di liquidazione e loro allegati; bilancio finale di liquidazione e piano di riparto.
Il documento riguarda in via principale e diretta la liquidazione volontaria delle società di capitali e, dunque, in generale la disciplina contenuta negli articoli da 2484 a 2496 del codice civile, anche se le specifiche disposizioni riferite ai documenti contabili della liquidazione sono contenute solo negli artt. 2487- bis, 2490, 2491, 2492 e 2493.
Ma il documento riguarda anche i bilanci di liquidazione redatti dalle società lucrative di persone e dalle società cooperative, dovendosi applicare ad esse, direttamente in forza dei richiami di legge, o per analogia, la disciplina dei bilanci contenuta nelle norme sopra menzionate.
Il presente documento, inoltre, è destinato specificamente alle società italiane che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile ed ai principi contabili nazionali. Le linee guida contenute nel documento possono essere seguite anche dalle imprese di assicurazione compatibilmente con la normativa speciale di settore dettata dal Codice delle Assicurazioni.
Tuttavia, anche le società italiane che redigono i bilanci con i principi contabili internazionali, ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1606/2002 e del D.Lgs. n. 38/2005 sono obbligate, al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 c.c., ad applicare le disposizioni sulla liquidazione del codice civile; anche perché, come si è rilevato, nei principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dalla Commissione Europea non esiste alcun documento sui bilanci nella fase di liquidazione.
Alla redazione dei bilanci di liquidazione da parte delle società italiane che per legge o per scelta preparano i loro bilanci utilizzando i principi contabili internazionali IAS/IFRS, ai sensi del D.Lgs. n. 38/2005, sarà dedicato un apposito documento dei principi contabili.
Il presente documento è stato redatto in collaborazione con la Commissione per i Principi Contabili dei Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.