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OIC 7 - I certificati verdi: documento riepilogativo della legislazione in materia di certificati verdi alla data del 31 dicembre 2012 - decreto ministeriale 6 luglio 2012, art. 19

Riferimenti OIC
DOCUMENTO RIEPILOGATIVO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI CERTIFICATI VERDI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2012
Descrizione

stabilisce che, a partire dal 2015, il diritto ai certificati verdi sarà sostituito da un incentivo sulla produzione netta:
“1. Alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e da impianti di cui all’articolo 30, che ha maturato il diritto a fruire dei certificati verdi, è riconosciuto, per il residuo periodo di diritto, successivo al 2015, un incentivo I sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell’energia, pari a:
I = k x (180 – Re) x 0,78”
L’art. 20 modifica la tempistica di rilascio dei certificati verdi da parte del GSE per il periodo residuo 2012-2015:
“2. Su richiesta del produttore il GSE rilascia, con frequenza trimestrale, certificati verdi sulla produzione del trimestre precedente, a partire dalle misure trasmesse mensilmente al GSE dai gestori di rete sulla base di un’apposita procedura pubblicata dal GSE entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.”