L’art. 3 quater Dir. 2008/101/CE definisce le disposizioni per l’assegnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo: “La quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 è equivalente al 97 % delle emissioni storiche del trasporto aereo. Per il periodo indicato che ha inizio il 1° gennaio 2013 e, in mancanza di modifiche in seguito al riesame di cui all’articolo 30, paragrafo 4, per ogni periodo successivo, la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei corrisponde al 95 % delle emissioni storiche del trasporto aereo moltiplicato per il numero di anni che costituiscono il periodo”. L’art. 3 quinquies Dir. 2008/101/CE stabilisce il metodo di assegnazione delle quote al trasporto aereo mediante messa all’asta: “A decorrere dal 1° gennaio 2013 è messo all’asta il 15% delle quote. Tale percentuale può essere aumentata nel quadro del riesame generale della presente direttiva”.