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C.III.2 - Partecipazioni in imprese collegate

XBRL Data
Bilancio Consolidato
Si
Bilancio Individuale
Si
Bilancio Abbreviato

C.III - Attività  finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Bilancio Micro

C.III - Attività  finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Struttura Bilancio
Stato patrimoniale
Attivo
C) ATTIVO CIRCOLANTE

C.III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Livelli della struttura del bilancio a cui si riferisce la voce
Analisi di bilancio
Raccordo con la voce del bilancio riclassificato

OIC

Valutazione e rilevazioni successive

Le partecipazioni sono iscritte al costo rilevato al momento dell’iscrizione iniziale. Tale costo non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l’articolo 2426, comma 1, numero 3), del codice civile, se la partecipazione alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.

Le partecipazioni, quotate o non quotate, in quanto immobilizzate sono valutate partecipazione per partecipazione, ossia attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto. In caso di cessione di una parte di un portafoglio partecipazioni acquistato in date diverse a prezzi diversi, il riferimento generale per la definizione del costo delle partecipazioni cedute è il costo specifico. Tuttavia, è ammesso il ricorso ai metodi previsti dall’articolo 2426, comma 1, numero 10 (FIFO, LIFO e costo medio ponderato).

Le partecipazioni di controllo, collegamento e in joint venture iscritte nelle immobilizzazioni possono essere valutate, oltre che al costo, con il metodo del patrimonio netto. Il metodo del patrimonio netto è disciplinato nell’OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”, al quale si rinvia.

Le partecipazioni non immobilizzate sono valutate in base al minor valore fra il costo d’acquisto, e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Il metodo generale per la valutazione delle partecipazioni è quello del costo specifico, che presuppone l'individuazione e l’attribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l'acquisto dei medesimi. L'articolo 2426, comma 1, numero 10, codice civile prevede che “Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli «primo entrato, primo uscito»; o «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”. Pertanto, è possibile per le partecipazioni, in alternativa al costo specifico, utilizzare uno dei seguenti metodi di calcolo del costo: media ponderata, LIFO e FIFO. I predetti metodi di valutazione sono trattati nell’OIC 13 “Rimanenze”.

Definizioni

Le partecipazioni costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese.

Il costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale
sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all’ operazione di acquisto o di costituzione.

I costi accessori sono costituiti da costi direttamente imputabili all’operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di convenienza all’acquisto.

Classificazione e contenuto delle voci

La classificazione prevista dall’articolo 2424 del codice civile per le partecipazioni iscritte nell’attivo circolante è la seguente:
CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1. partecipazioni in imprese controllate;
2. partecipazioni in imprese collegate;
3. partecipazioni in imprese controllanti;
3.bis partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 4. altre partecipazioni.

La classificazione nell’attivo immobilizzato e nell’attivo circolante dipende dalla destinazione della partecipazione. Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società si iscrivono tra le immobilizzazioni, le altre vengono iscritte nell’attivo circolante. Al fine di determinare l’esistenza della destinazione a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa si considerano la volontà della direzione aziendale e l’effettiva capacità della società di detenere le partecipazioni per un periodo prolungato di tempo.